Prima della nuova direttiva europea recepita nel 2018 anche dall’Italia, solo banche e SIM (società d’intermediazione mobiliare) erano abilitate a prestare servizi di consulenza in materia d’investimento con un’offerta principalmente basata sui propri prodotti e servizi. La nuova normativa ha introdotto e regolamentato la figura del Consulente Finanziario Autonomo e della Società di Consulenza Finanziaria (SCF), aprendo di fatto agli investitori la possibilità di ricevere una consulenza maggiormente specialistica erogata da un soggetto indipendente.
Le società di consulenza finanziaria (SCF), infatti, vengono remunerate esclusivamente tramite parcella corrisposta direttamente dal cliente (Fee-Only) e hanno divieto di intrattenere rapporti economici con altri soggetti diversi dal cliente stesso.
Sussiste quindi una netta separazione tra SCF e BANCA. Il cliente sceglie direttamente su quali banche depositare il denaro mentre le operazioni d’investimento, consigliate dalla SCF, vengono eseguite dalla banca su indicazione del cliente stesso.
La distinzione di ruoli tra chi consiglia le operazioni d’investimento in maniera indipendente (SCF) e chi garantisce la custodia del denaro (Banca), consente al cliente di ampliare le scelte d’investimento e lo tutela dalle conseguenze negative (in termini di rendimenti, rischi e di costi) dovute al conflitto d’interesse insito nei modelli tradizionali di consulenza finanziaria.